La normativa vigente in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, identifica una scala di priorità negli interventi da effettuare per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Queste prendono avvio dall’identificazione del rischio per poi svilupparsi nella sua mitigazione attraverso l’adozione di “misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedure per la riorganizzazione del lavoro”.
In questa sequenza di procedure per la riduzione del rischio, i dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano l’ultima misura da applicare contro i rischi che non possono essere evitati o maggiormente ridotti con altri mezzi; in ambito lavorativo, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è inevitabile per il corretto e adeguato svolgimento dell’attività.
Lo scopo di questa guida è quello di comunicare quali siano i principali DPI disponibili per proteggersi durante l’attività lavorativa e fornire qualche indicazione utile e più precisa sui DPI, per una migliore conoscenza degli stessi.
Cosa sono e quando vengono utilizzati i DPI?
Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende un’apparecchiatura che ha la funzione di salvaguardare la salute e/o la sicurezza di chi la indossa o la utilizza (D.Lgs. 475/92);
Questo vale a dire, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere utilizzata e mantenuta dal lavoratore per proteggerlo da uno o più rischi che possono minacciare la sua sicurezza o la sua salute sul lavoro, nonché qualsiasi supplemento o accessorio destinato a tale scopo (D.Lgs. 81/08)
Quali non sono DPI?
– attrezzature progettate e realizzate per uso privato contro le condizioni atmosferiche (cappello, abbigliamento stagionale, scarpe e stivali, ombrello, ecc.), l’umidità, l’acqua (guanti per il ringiovanimento, ecc.) e il calore (guanti, ecc.);
– abiti da lavoro ordinari e uniformi non specificamente progettate per proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
– l’equipaggiamento del servizio di soccorso;
– dispositivi di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale di servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico;
– dispositivi di protezione individuale specifici per i veicoli da trasporto su strada;
– attrezzature sportive;
– materiale di autodifesa o di dissuasione;
– apparecchiature portatili per il rilevamento e la notifica di pericoli e fattori dannosi
I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti mediante misure e tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedure di riorganizzazione del lavoro.